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COSTI DELLA MANODOPERA A ZERO E FORNITURE CON POSA IN OPERA: QUANDO L’ESCLUSIONE?

La distinzione tra fornitura semplice e fornitura con posa in opera assume un rilievo decisivo nelle gare pubbliche, perché incide direttamente sugli obblighi dichiarativi degli operatori economici e, quindi, sulla loro stessa permanenza in gara. La sentenza del TAR Lazio (Roma, sez. III-quater, 14 aprile 2026, n. 6724) affronta questo tema partendo dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, che impone l’indicazione dei costi della manodopera, salvo il caso delle forniture senza posa in opera. Il punto centrale diventa allora la corretta qualificazione dell’appalto, che non può basarsi su una definizione formale, ma deve tener conto delle prestazioni effettivamente richieste. Nel caso concreto, il capitolato non si limitava alla consegna dei beni, ma includeva una serie articolata di attività – installazione, messa in funzione, manutenzione, aggiornamenti, formazione del personale e supporto tecnico – tutte funzionali a rendere il bene utilizzabile. Il TAR ha quindi ritenuto che tali prestazioni non fossero accessorie, ma integrassero un’unica operazione complessa, incompatibile con la nozione di fornitura “semplice”. Ne consegue che l’obbligo di indicare i costi della manodopera tornava pienamente operativo e che la loro indicazione pari a zero da parte dell’aggiudicataria non potesse essere considerata un’irregolarità marginale, ma una violazione sostanziale idonea a determinare l’esclusione.

Lex specialis e verificabilità dell’offerta tecnica

Accanto al tema della qualificazione dell’appalto, la sentenza affronta il problema delle omissioni nell’offerta tecnica, soffermandosi sul valore vincolante della lex specialis. Nel caso esaminato, la disciplina di gara richiedeva espressamente che le caratteristiche migliorative dichiarate fossero accompagnate da riferimenti puntuali ai documenti tecnici di supporto, prevedendo l’esclusione in caso di mancato adempimento. L’aggiudicataria aveva sostenuto che tale omissione potesse incidere soltanto sul punteggio, ma il TAR ha adottato un’impostazione più rigorosa, valorizzando la funzione sostanziale della prescrizione. L’indicazione dei riferimenti documentali, infatti, non rappresenta un mero formalismo, ma costituisce lo strumento attraverso cui la stazione appaltante può verificare la veridicità e la consistenza delle dichiarazioni rese. In assenza di tali elementi, viene meno la possibilità di controllo e il confronto tra le offerte perde attendibilità. In questa prospettiva, la carenza non incide solo sulla qualità dell’offerta, ma sulla sua stessa ammissibilità. Il giudice ribadisce quindi che, quando la lex specialis collega espressamente a un determinato obbligo una conseguenza espulsiva, non è possibile reinterpretare tale previsione in senso attenuato senza compromettere la par condicio tra i concorrenti.

Esiti della decisione e principi applicativi

Sulla base di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso del secondo classificato, annullando l’aggiudicazione e chiarendo alcuni principi di carattere generale. In primo luogo, la qualificazione dell’appalto deve sempre derivare da un’analisi sostanziale delle prestazioni richieste, evitando letture riduttive che possano eludere obblighi normativi rilevanti, come quello relativo ai costi della manodopera. In secondo luogo, le regole di gara contenute nella lex specialis vincolano in modo stringente sia gli operatori economici sia la stazione appaltante, soprattutto quando sono poste a presidio della trasparenza e della verificabilità delle offerte. Ne deriva un approccio rigoroso, in cui le omissioni che compromettono la possibilità di controllo non possono essere degradate a mere irregolarità formali. Sullo sfondo emerge un principio unitario: la procedura di gara può funzionare correttamente solo se le offerte sono complete, verificabili e comparabili. Quando questi presupposti vengono meno, non si è più nell’ambito della discrezionalità tecnica, ma in quello del rispetto delle regole fondamentali che garantiscono l’equilibrio e la legittimità dell’intero procedimento.

 

Si allega: TAR Lazio - Roma, sentenza n. 6724/2026.

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Nel caso di affidamento di opera pubblica di importo superiore a € 150.000 e quindi in un ambito in cui è richiesta la qualificazione SOA ex art. 100 comma 4, l'eventuale categoria scorporata di importo inferiore a € 150.000 necessità in linea generale di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento oppure il possesso del requisito speciale è dimostrabile anche con le modalità di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12?

Stante quanto chiarito dal Supporto Giuridico del MIT, nel caso in esame il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato con la qualificazione semplificata di cui all’art. 28 Allegato II.12) del D.Lgs. n. 36/2023. In tal senso anche la recente sentenza del TAR Lazio - Sezione Quinta ter del 5 maggio 2025 n. 8585 ha confermato l’applicabilità della qualificazione semplificata di cui all’art. 28 dell'Allegato II.12 per le lavorazioni scorporabili di importo inferiore a € 150.000 anche nell’ambito di appalti più ampi in cui la categoria prevalente sia, invece, superiore a tale importo e, quindi, assoggettata all'obbligatoria qualificazione SOA. Tale affermazione si inserisce in un filone giurisprudenziale costante che si pone in una logica di favor partecipationis e con il principio dell’accesso al mercato espresso all’art. 3 del d. lgs. 36/2023 (MIT, parere n. 4144/2026).